Le motivazioni della Cassazione: mancano i decreti autorizzativi delle intercettazioni - Cagliari News 24
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2013

Le motivazioni della Cassazione: mancano i decreti autorizzativi delle intercettazioni

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A distanza di due giorni dalla decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere nei confronti di Massimo Cellino, si apprendono oggi le motivazioni che hanno portato alla pronuncia.

In sostanza la Corte ha precisato che, se la richiesta del PM è fondata sul contenuto delle intercettazioni, devono essere presentati al giudice competente anche i decreti che hanno autorizzato tali intercettazioni. Si tratta dunque di un vizio procedurale: è questo che ha portato all’accoglimento del ricorso proposto dai legali del presidente rossoblù. Respinte invece le richieste degli avvocati di Cellino basate su presunti vizi di motivazione delle esigenze cautelari.

Queste le motivazioni della Corte di Cassazione, come rese note nel pomeriggio attraverso una nota:
Il pm che chiede una misura cautelare deve presentare al giudice competente gli elementi sui quali fonda la sua richiesta nonché quelli a favore dell’imputato e le eventuali memorie difensive. Se la richiesta si fonda in tutto o in parte sul contenuto delle conversazioni intercettate devono essere trasmessi anche i decreti che le hanno autorizzate al fine di consentire al giudice di controllare la legittimità della captazione“.
Nell’eventualità che il provvedimento restrittivo venga impugnato con richiesta di riesame e il difensore chieda – come nel caso di specie – di poter esaminare i decreti, il Tribunale, qualora gli stessi non siano stati allegati, ha il dovere di richiederli d’ufficio e ciò sia perché l’inutilizzabilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, sia perché il difensore ha comunque il diritto di controllare la legittimità della captazione telefonica”.

Per quel che concerne l’assessore Lilliu, è stato riconosciuto come vizio quello relativo alla “violazione del diritto della difesa per la mancata tempestiva e completa evasione dell’istanza diretta a ottenere copia integrale delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche”.

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