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Riforma Serie A, è arrivata una decisione per le partite rinviate per maltempo: le novità

Riforma Serie A, la Lega Calcio ha deciso di varare un cambiamento per le occasioni nelle quali le sfide vengono rinviate a causa del maltempo
Nella giornata odierna è arrivata una riforma della Lega Serie A per risolvere le diatribe tra società che nascono quando una sfida viene rinviata. Nello specifico si tratta dei match che devono essere posticipati per delle motizioni metereologiche. Il comunicato:
REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE E PER LA
PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE DEL CAMPIONATO SERIE A ENILIVE
E DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.
Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE.
Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla
Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i
seguenti casi:
a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara
in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della
gara non iniziata;
b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una finestra FIFA con rilascio
obbligatorio dei calciatori previsto dall’International Match Calendar ( di seguito
detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi
rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le
Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata
o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali
organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni
internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni
che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e
determinino l’impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a
quello fissato.
- In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’organo indicato nello Statuto
Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre il rinvio
della gara non iniziata alla prima data utile (come infra definita all’Art. 3).
Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.
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Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
l’irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere
disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non
giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara
interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento
dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara.- La prosecuzione della gara interrotta è disposta per il giorno successivo a quello nel quale
si è disputata la gara interrotta, fatti salvi i seguenti casi:
a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara
in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la gara
interrotta;
b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una sosta Nazionali o ad una distanza
temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente
successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di
calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara
interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le
Società sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni
che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e
determinino l’impossibilità di proseguire la gara interrotta il giorno successivo a
quello fissato. - In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’Organo indicato nello Statuto
Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre la
prosecuzione della gara interrotta nella prima data utile (come infra definita all’Art. 3).
Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE.
Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre
FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella
quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate
ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi
successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara
successiva.
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Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE.
Alla prosecuzione della gara interrotta possono partecipare tutti i tesserati delle due
Società coinvolte nella gara interrotta con le seguenti specificazioni (e fermo restando,
in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):
a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due Società al momento
dell’interruzione (ad eccezione di quelli che, medio tempore, si siano svincolati o che
siano stati trasferiti ad altra Società), indipendentemente dal fatto che fossero o
meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dell’interruzione e fatto
salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;
b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati
tesserati successivamente alla gara interrotta ad eccezione di quelli che siano stati
oggetto di trasferimento tra di esse;
c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono
essere schierati nuovamente né possono sostituire altri calciatori nel corso della
prosecuzione;
d) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati
nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
e) i calciatori squalificati per la gara interrotta non possono essere schierati nella
prosecuzione;
f)
possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati per effetto di
una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla gara interrotta e
precedentemente rispetto alla prosecuzione;
g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna
delle due Società, si dovrà tenere conto, nel corso della prosecuzione, di quelle già
effettuate nel corso della gara interrotta.- Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della gara interrotta non
saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e
completata anche la prosecuzione.
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