Riforma Serie A, è arrivata una decisione per le partite rinviate per maltempo: le novità - Cagliari News 24
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Riforma Serie A, è arrivata una decisione per le partite rinviate per maltempo: le novità

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Riforma Serie A, la Lega Calcio ha deciso di varare un cambiamento per le occasioni nelle quali le sfide vengono rinviate a causa del maltempo

Nella giornata odierna è arrivata una riforma della Lega Serie A per risolvere le diatribe tra società che nascono quando una sfida viene rinviata. Nello specifico si tratta dei match che devono essere posticipati per delle motizioni metereologiche. Il comunicato:

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE E PER LA
PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE DEL CAMPIONATO SERIE A ENILIVE
E DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.
Art 1. DETERMINAZIONE DEL RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE.
Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla
Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata, fatti salvi i
seguenti casi:
a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara
in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della
gara non iniziata;
b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una finestra FIFA con rilascio
obbligatorio dei calciatori previsto dall’International Match Calendar ( di seguito
detta sosta Nazionali) o ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi
rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le
Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata
o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali
organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni
internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare;
c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni
che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e
determinino l’impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a
quello fissato.

  1. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’organo indicato nello Statuto
    Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre il rinvio
    della gara non iniziata alla prima data utile (come infra definita all’Art. 3).
    Art 2. DETERMINAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLE GARE INTERROTTE.

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    Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
    l’irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere
    disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non
    giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara
    interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento
    dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara.
  3. La prosecuzione della gara interrotta è disposta per il giorno successivo a quello nel quale
    si è disputata la gara interrotta, fatti salvi i seguenti casi:
    a) perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara
    in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la gara
    interrotta;
    b) il giorno successivo si collochi nell’ambito di una sosta Nazionali o ad una distanza
    temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente
    successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di
    calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara
    interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale
    Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le
    Società sono state autorizzate a partecipare;
    c) provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni
    che comportino l’irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e
    determinino l’impossibilità di proseguire la gara interrotta il giorno successivo a
    quello fissato.
  4. In tutti i casi previsti nel comma 1 che precede, l’Organo indicato nello Statuto
    Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A provvede a disporre la
    prosecuzione della gara interrotta nella prima data utile (come infra definita all’Art. 3).
    Art. 3 DEFINIZIONE DI PRIMA DATA UTILE.
    Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre
    FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella
    quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate
    ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi
    successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara
    successiva.
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    Art. 4 NORME RELATIVE AI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE.

  5. Alla prosecuzione della gara interrotta possono partecipare tutti i tesserati delle due
    Società coinvolte nella gara interrotta con le seguenti specificazioni (e fermo restando,
    in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del CGS FIGC):
    a) possono essere schierati tutti i calciatori tesserati per le due Società al momento
    dell’interruzione (ad eccezione di quelli che, medio tempore, si siano svincolati o che
    siano stati trasferiti ad altra Società), indipendentemente dal fatto che fossero o
    meno presenti sulla distinta del Direttore di gara il giorno dell’interruzione e fatto
    salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del presente comma 2;
    b) ciascuna delle due Società può schierare fino a tre calciatori che siano stati
    tesserati successivamente alla gara interrotta ad eccezione di quelli che siano stati
    oggetto di trasferimento tra di esse;
    c) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della gara interrotta non possono
    essere schierati nuovamente né possono sostituire altri calciatori nel corso della
    prosecuzione;
    d) i calciatori espulsi nel corso della gara interrotta non possono essere schierati
    nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
    e) i calciatori squalificati per la gara interrotta non possono essere schierati nella
    prosecuzione;
    f)
    possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati per effetto di
    una decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla gara interrotta e
    precedentemente rispetto alla prosecuzione;
    g) ai fini del computo del numero massimo di sostituzioni consentite per ciascuna
    delle due Società, si dovrà tenere conto, nel corso della prosecuzione, di quelle già
    effettuate nel corso della gara interrotta.
  6. Le singole sanzioni inflitte del Direttore di gara nel corso della gara interrotta non
    saranno prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata e
    completata anche la prosecuzione.

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