2013

Avv. Lubrano: «Ricorso respinto? Si tratta di denegata giustizia»

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Si chiude mestamente la vicenda relativa al ricorso presentato dal Cagliari contro lo 0-3 a tavolino per la Roma, dopo la gara non disputata lo scorso 23 settembre. I tre punti, quindi, sono andati ai giallorossi, come deciso dal Giudice Sportivo e confermato poi dagli organi di giudizio della Federazione. Respinto, infatti, ieri il ricorso presentato dal club rossoblù da parte della sesta sezione del Consiglio di Stato. Non sono tardate ad arrivare le reazioni, come quella dell’avvocato Lubrano, riportata dal Corriere dello Sport:

«L’ordinanza del Consiglio di Stato costituisce una forma di “denegata giustizia”, in quanto: 1) si è arrestata di fronte ai profili preliminari, configurando, in materia disciplinare sportiva, l’ammissibilità di un’azione risarcitoria soltanto per equivalente e negando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria mediante reintegrazione in forma specifica, prevista, invece, dall’art. 2058 del Codice Civile (richiamato dall’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo) come la forma risarcitoria principale, riconosciuta dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011, che ha confermato, in tale settore, l’ammissibilità dell’azione risarcitoria in forma piena, senza alcuna limitazione, facendo anche espresso riferimento sia all’art. 2058 C.C., sia all’art. 30 C.P.A., sia alla reintegrazione in forma specifica. 2) non si è neanche pronunciata sui profili sostanziali, nonostante le ragioni di evidente illegittimità della sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino, fondata esclusivamente sul provvedimento del Prefetto di Cagliari di differimento della gara, poi annullato retroattivamente con sentenza del TAR Sardegna n. 130/2013. La decisione in questione non costituisce una sconfitta del Cagliari, né del sottoscritto: è semplicemente una sconfitta della Giustizia Amministrativa. Nella vita, come nello sport, si può e si deve accettare la sconfitta sul campo; nella Giustizia ad ogni domanda deve corrispondere una risposta; si può accettare una risposta negativa; non si può accettare, soprattutto di fronte a ragioni sostanziali evidenti (come nel caso in questione), una “non-risposta” della Giustizia».

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